Art. 1.
(Professori universitari di terza fascia).

      1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, è istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

          a) professori ordinari e straordinari o professori di prima fascia;

          b) professori associati o professori di seconda fascia;

          c) professori o professori di terza fascia.

      2. Nella terza fascia dei professori universitari sono inquadrati, a domanda, da presentare alla facoltà di appartenenza, i ricercatori universitari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento. Gli altri ricercatori universitari di ruolo e coloro che sono immessi in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole del giudizio di conferma di cui al citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ricercatori confermati e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al momento della presentazione della domanda non hanno svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,

 

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o dell'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole di una prova didattica da svolgere con le modalità stabilite dalla facoltà di appartenenza, entro tre mesi dalla presentazione della domanda. In caso di esito sfavorevole della prova didattica, la domanda di inquadramento nella terza fascia dei professori universitari può essere ripresentata ogni anno.
      3. I soggetti inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari assumono la denominazione di professori o di professori di terza fascia. A coloro che sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari di ruolo e per gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i ricercatori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno.