1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, è istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari o professori di prima fascia;
b) professori associati o professori di seconda fascia;
c) professori o professori di terza fascia.
2. Nella terza fascia dei professori universitari sono inquadrati, a domanda, da presentare alla facoltà di appartenenza, i ricercatori universitari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento. Gli altri ricercatori universitari di ruolo e coloro che sono immessi in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole del giudizio di conferma di cui al citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ricercatori confermati e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al momento della presentazione della domanda non hanno svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,